Quando si applica la legittima difesa?

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Quando si applica la legittima difesa?

In questo periodo, a seguito dei fatti di cronaca del benzinaio di Vicenza, circolano su facebook numerosi articoli relativi alla “LEGITTIMA DIFESA” e molti di essi fanno riferimento ad una modifica dell’art. 52 del codice penale (art. 1 della legge n.59) effettuata nel lontano 2006 in relazione al rapporto di proporzione tra offesa e difesa.

La nuova norma prevede che il rapporto di proporzione esista sempre, se qualcuno che si trova in casa propria o nel posto dove lavora e “usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo” per difendere non solo la “propria o altrui incolumità”, ma anche i beni “propri o altrui”. E questo quando “non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione”.

In buona sostanza rispetto alla formulazione precedente della norma, è venuto a meno il cosiddetto ECCESSO DI DIFESA (reato per cui oggi risulta essere imputato il benzinaio Graziano Stacchio per i fatti di Vicenza) non solo “in casa” ma anche in altro luogo ovvero “ove venga esercitata una attività commerciale professionale o imprenditoriale” quando si verificano determinate condizioni.

La nuova formulazione dell’articolo 52 del codice penale prevede una cosiddetta scriminante, ovvero una causa di giustificazione che rende non punibile, in ossequio al vecchio brocardo del vim vi repellere licet, chi abbia commesso un fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio, od altrui, contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

I requisiti delle legittima difesa sono sostanzialmente tre:

– la difesa deve essere necessaria (per cui non è configurabile l’esimente quando l’agente abbia avuto la possibilità di scegliere tra più soluzioni e agire diversamente);
– il pericolo dell’offesa deve essere attuale (intendendosi come attuale un pericolo presente o incombente e non futuro o già esaurito);
– la difesa deve essere proporzionata alla offesa (ovvero la reazione deve essere, in quella circostanza l’unica possibile, non sostituibile con altra meno dannosa egualmente idonea alla tutela del diritto proprio o altrui).

Oltre al fatto che

– L’arma usata deve essere legittimamente detenuta;
– vittima e aggressore si devono trovare entrambi in uno dei luoghi di privata dimora all’uopo previsti, tenendo presente che non è necessario che la vittima sia anche titolare del luogo, ma è sufficiente che egli vi si trovi legittimamente;
– che l’arma di cui si dispone sia usata per difendere la propria o l’altrui incolumità o beni proprio o altrui;

In conclusione:

non potrà essere applicata la scriminante di cui sopra quando ad esempio il gioielliere spara al ladro che sta sfondando le vetrine del proprio negozio o quando il rapinatore in fuga viene colpito alle spalle: in questi casi mancherebbe il “requisito del pericolo di aggressione, oltre che della minaccia alla propria incolumità”.

Infatti anche a seguito della novella dell’art. 52 cp chi spara al ladro in fuga uccidendolo non è giustificato essendo venuto meno ogni pericolo di aggressione e, conseguentemente, ogni esigenza di protezione dei propri beni.

Con questo termino il mio breve cenno sulla legittima difesa, sperando di aver aperto gli occhi ai più impulsivi, non sempre l’offesa è la miglior difesa.

By | 2015-09-29T13:11:32+00:00 Aprile 17th, 2015|Uncategorized|0 Comments

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