La promessa “semplice” di matrimonio (qualificabile come mero fatto sociale e non produttiva di alcun effetto giuridico diretto) non costituisce fonte di risarcimento del danno in caso di rottura ingiustificata della stessa, in quanto la fonte di possibile responsabilità risarcitoria è solo quella derivante dalla c.d. promessa “solenne”, di cui all’art. 81 c.c., soggetta a determinati requisiti ovvero la vicendevolezza, la capacità di agire dei promittenti, la formazione di un atto pubblico o di una scrittura privata o la richiesta di pubblicazione di matrimonio.
Articolo scritto per Giuffrè Editore e pubblicato su Ridare.it
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